Risposta: E’ vero in parte, solo i musicisti e i cantanti (cod. 81, 82, 83 e 84) appartenenti al sistema retributivo possono andare in pensione prima dei 67 anni e cioè a 62:
Per quanto riguarda i bandisti (cod. 84) per evidente errore del legislatore sono rimasti esclusi dal 1 gennaio 2016 al 23/04/2005 (un buco di circa 7 anni). Si veda in proposito questo articolo.
https://www.sosmusicisti.org/bandisti-la-pensione-e-un-miraggio/?et_fb=1&PageSpeed=off
RIEPILOGANDO
nel beneficio sono ricompresi coloro che hanno:
– Almeno 2.400 contributi da spettacolo, compreso i contributi d’ufficio di cui alla faq. n. 17
– Almeno 1 contributo prima del 1996 in qualsiasi fondo dell’INPS compreso quello del servizio militare di leva (*)
(*) Su quest’ultima affermazione, non si ha certezza perché la circ. 83 del 2016 non entra nel merito. Abbiamo inviato richiesta di chiarimento.
IMPORTANTE
Sono invece esclusi
– coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 1995
– gli iscritti all’Enpals con la qualifica di “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (cod. 500 – vedi faq n. 4)
A FRONTE DELL’ EVIDENTE VANTAGGIO DELLA PENSIONE A 62 ANNI IN LUOGO CHE A 67, PER GLI APPARTENENTI AL SISTEMA RETRIBUTIVO, VALE LA PENA DI EVIDENZIARE DUE FORTI PENALIZZAZIONI
1. Se non si raggiungono le 20 annualità per la pensione i contributi versati vanno persi, salvo, per gli appartenenti al sistema contributivo, una piccola pensione, a 71 anni, basata sul calcolo dei contributi versati. Come dire: una sorta di restituzione dei pur pochi contributi versati.
In verità, questa questa regola vale per tutte le categorie, non solo per i musicisti e cantanti.
Nota: è paradossale che, per chi avrà una pensione da altro lavoro, i contributi non vanno persi ma cumulati (al calcolo) sulla pensione principale.
2. I contributi versati in qualità di “lavoratore autonomo esercente attività musicali” (cod. 500) … non non sono validi ai fini della pensione anticipata!
Infatti, per i 5 anni di anticipo occorrono unicamente contributi da lavoro subordinato.
Vale la pena anche di ricordare che i contributi versati tramite cooperative (molto diffuse nel nord Italia) sono contributi da lavoro subordinato, essendo che cli appartenenti alle coop sono soci/dipendenti.