28 gennaio 2015. Articolo di Luca Ruggero Jacovella elaborato da un intervento pubblicato su Conversomag per il servizio “Sapore di Siae“.
L’argomento del diritto d’autore è all’ordine del giorno, per via delle sempre più moderne modalità di fruizione delle opere, della legislazione in divenire, tra Comunità Europea e stati membri, di nuovi tipi di licenza e nuove società di collecting, ecc., ma un aspetto, a mio avviso, è mancante all’interno del dibattito tra addetti ai lavori: il pensiero epistemico-musicologico per cercare di definire più appropriatamente “cosa è l’opera creativa, cosa fa un performer, chi sono gli autori, e in cosa dovrebbe cambiare”, conseguentemente, la legge e/o, per esempio, la nostra stessa Siae.
Partendo proprio da questo specifico focus sono contento di essere riuscito, nel 2014, insieme all’associazione sindacale SOS MUSICISTI e ad ACEP (associazione dei piccoli autori ed editori), a far abolire una iniqua maggiorazione tariffaria per la musica dal vivo che considerava il numero dei musicisti un parametro attraverso il quale calcolare il diritto d’autore. Va dato atto quindi che, almeno secondo questa mia esperienza, la Siae ha saputo ascoltare un “nuovo” punto di vista, ed è stata capace di cambiare in meglio.
Dunque, tornando al tema di questo mia riflessione, desideravo mettere a confronto la suo Diritto d’Autore (n. 633 del1941) e lo Statuto della SIAE approvato nel 2012.
La legge italiana sul diritto d’autore, all’art. 2 c.2, enuncia in questo modo le opere dell’ingegno tutelate:
“le OPERE e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale“.
Leggendo invece lo Statuto della Siae all’art. 6 c.2, si trova:
“A) opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, (…)”.
Salta agli occhi un campo più ristretto rispetto a quanto concepito dalla legge nel 1941! Per brevità posso dire che la Siae, nel proprio Statuto (quindi “a monte”), riconosce solo, come opere da assegnare, le “composizioni”, ovvero gli “artefatti compositivi” preparati e basati sul mezzo della scrittura, in regime di preminenza del senso visivo, secondo una concezione culturale eurocentrica, quindi parziale rispetto alla complessità dei fenomeni creativi. Da ciò ne consegue poi una sistematica subordinazione della figura dell’interprete/esecutore rispetto a quella dell’autore, e tutta una concatenazione di norme e di sistemi economici poggiati su questa visione estremamente parziale della poliedrica realtà artistica oggettiva.
Ma, a onor di verità, La legge sul diritto d’autore del 1941, che appone una “e” tra OPERE e COMPOSIZIONI, concepisce di fatto la possibilità di altre forme espressive oltre la “composizione”, e aggiunge anche “le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”.
Per contro, nello Statuto della Siae (e anche nel suo Regolamento Generale) non c’è menzione di tutto l’altro mondo musicale creativo nel quale, parafrasando il filosofo Luigi Pareyson (e può sembrare un gioco di parole): “la forma si forma mentre si performa …”, nel quale il “testo” non è, evidentemente, quello scritto, e l’opera non è soggetta all’imperativo della “ripetibilità uniforme” occidentale di ascendenza cartesiana (cit. V. Caporaletti 2005).
Sottigliezze? No. Si tratta di campi semantici diversi che in musica possono significare mondi creativi che adottano medium formativi cogenti opposti.
La Siae quindi, già attraverso lo Statuto, rivela evidentemente l’ambito gnoseologico di appartenenza, e ne fa il proprio paradigma applicativo nella musica.
La riflessione da fare sarebbe però lunghissima …
Una ulteriore prova di quanto sto affermando?
Nel Regolamento Generale, art. 33 comma 4, è scritto che, in eccezione alla forma di deposito rituale delle opere su spartito, è consentito il deposito tramite registrazione sonora per la cd. “Musica Concreta” (*).
La “Musique concrète” fu una corrente sperimentale nata dalle teorie di Pierre Schaeffer, che combinava suoni d’ambiente e della natura (“oggetti sonori”) attraverso l’uso del magnetofono, secondo una precisa “volontà compositiva”.
Questa corrente, iniziata alla fine degli anni ’40, finì all’inizio degli anni ’70. Perché dunque menzionare, in un Regolamento dei nostri giorni, un genere sperimentale non più usato da ormai quaranta anni circa, e non citare invece il JAZZ, le cui improvvisazioni estemporanee e i cui valori sonori non si prestano ad una notazione tradizionale?
La risposta sta proprio nella differenza tra “composizione” (concettualmente ben conosciuta dall’establishment culturale e dalla Siae), e “opera estemporanea” … questa sconosciuta.
Facendo un’ulteriore ricerca sulla storia degli Statuti della Siae, ho potuto constatare come l’espressione “composizioni”, in assenza della dicitura “opere e …”, sia presente anche nel Regio Decreto del 1942 che approvò lo Statuto dell’Ente Italiano per il Diritto d’Autore (E.I.D.A. – denominazione che assunse la Siae durante il fascismo). Curioso è leggere come il re Vittorio Emanuele III approvò il suddetto Statuto “per grazie di Dio” e “di concerto col Ministro per l’Africa Italiana” e del “MinCulPop” (allora Ministero della Cultura Popolare)… Insomma, il problema ha origini remote! Ad ogni modifica statutaria della Siae avvenuta negli anni, è stato fatto, evidentemente, un semplice copia-incolla di alcune frasi e locuzioni …
Infine, un altro problema che ravvedo nel ruolo della Siae, è costituto dall’attribuzione, per legge, di poteri di accertamento e riscossione di imposte. Gli interessi perseguiti dall’ente, perciò, sono talmente grandi ed evidentemente lontani dalla pura tutela della creatività, che gli esiti e la percezione da parte degli utenti sono amaramente sotto gli occhi di tutti.
Dovendo esprimere un desiderio, mi auguro quindi una SIAE che in futuro si occupi solo di opere dell’ingegno, una SIAE nella quale si possa fare ricerca scientifica e culturale, e che ponga (davvero) al centro della propria azione la difesa della cultura anche nella sua dimensione processualale “poietica” performativa.
Nota (*) Pierre Shaeffer nel TRATTATO DEGLI OGGETTI MUSICALI (1966):“Noi abbiamo chiamato la nostra musica concreta, poiché essa è costituita da elementi preesistenti, presi in prestito da un qualsiasi materiale sonoro, sia rumore o musica tradizionale. Questi elementi sono poi composti in modo sperimentale mediante una costruzione diretta che tende a realizzare una volontà di composizione senza l’aiuto, divenuto impossibile, di una notazione musicale tradizionale”.