20.01.15. I VOUCHER possono essere utilizzati nello Spettacolo?
Sì, l’INPS ha confermato.
Ma come possono coesistere ora due norme di cui, entro i 5.000 euro, una (i voucher) vuole che si paghi un forfait del 25% e l’altra (il c.d. comma 188) che esenta dai contributi previdenziali, ma non da ritenuta d’acconto, Inail e contributi minori?
Che si aspetta a cancellare il famigerato “comma 188”, giacché, oltre che essere diventato un doppione, è anticostituzionale per altri motivi?

Già da un anno la direzione generale dell’INPS ha chiarito che i voucher possono essere usati in tutte le situazioni lavorative, non escluse quelle dello spettacolo, ricomprendendo quindi anche le fasce esentate da Agibilità e contributi ai sensi del c.d. comma 188, cioè: studenti, musicisti con altro lavoro e pensionati.
A onor del vero, sui voucher nello spettacolo ci sono non poche perplessità (vedi nella seconda parte dell’articolo) e, poi, giacché non è così semplice utilizzarli, si continua ad “abusare” del comma 188 che, proprio con l’introduzione dei voucher, è diventato una contraddizione.

Andiamo con ordine ricordando brevemente cosa sono i VOUCHER, termine inglese che sta per “buoni di pagamento”, anche e soprattutto conosciuti come sistema di remunerazione per prestazioni di lavoro cosiddetto “accessorio”. I voucher, sono dei buoni-lavoro di Stato su cui grava una trattenuta del 25% omnicomprensiva di INPS, INAIL e quant’altro. Ci fermiamo qui nella descrizione, giacché nel web ci sono informazioni in abbondanza.

Solo un breve inciso sulla locuzione “lavoro accessorio” che ha valore restrittivo rispetto al “lavoro occasionale” regolamentato nella riforma del lavoro del 2003, a un anno di distanza dall’assassinio del consulente dello Stato che l’aveva scritta, il compianto prof. Marco Biagi.
Si ricorderà che, con quella riforma, fu stabilito che, entro i 5.000 euro, il lavoro occasionale era soggetto unicamente a ritenuta d’acconto, con esenzione dai contributi previdenziali.
Detto questo, in merito ai voucher, la locuzione completa diventa “lavoro occasionale accessorio”.
Sostanzialmente, con questi termini s’intendono quelle prestazioni straordinarie così discontinue e saltuarie da non potere essere regolarizzate dalle complesse normative sul lavoro, perché, parafrasando un noto proverbio: “sarebbe più la spesa (per oneri e commercialisti) che l’impresa”.
Un esempio fra tanti: il lavoro di gran parte dei camerieri nei banchetti di matrimonio, i quali sono spesso studenti o disoccupati che vengono “chiamati” allorché occorre aumentare il personale.

Vediamo ora che connessione c’è tra i voucher e il c.d. “comma 188”, norma specifica per il settore dello spettacolo.
Va premesso che, già nel 2003, l’allora ente di previdenza degli artisti, l’ENPALS (oggi Inps, gestione exEnpals) aveva rigettato l’applicabilità della legge Biagi nello spettacolo, cioè: l’esenzione contributiva entro i 5.000 euro per il lavoro occasionale. Evidentemente (e a ragione) perché tanti artisti, saltuari e discontinui per antonomasia, storicamente pagati poco e, il più delle volte, in nero o “in grigio”, se fossero stati anche esentato dai contributi, seppur entro la sola fascia dei 5.000 euro, non avrebbero mai potuto giovarsi di una posizione previdenziale sufficiente.
Per di più, nei convegni organizzati da SOS MUSICISTI abbiamo ascoltato spesso funzionari dell’ente che affermavano che il contributo Enpals va pagato SEMPRE, anche in presenza di un solo euro di compenso o addirittura se la prestazione è gratuita, allorché non debitamente motivata (provata beneficenza, festival promozionali, ecc.).

Il c.d. “COMMA 188”
Ebbene, il c.d. “comma 188”, impetuosamente introdotto a fine 2006 (le origini della norma sono ben evidenziate nel Manifesto dei Musicisti – argomento correlato al cap. 1) di fatto, stabilì l’esenzione contributiva entro i 5.000 euro (più o meno come la legge Biagi), seppur solo per alcune fasce di musicisti. Paradossalmente, tra le fasce “gratificate”, c’erano (e ci sono ancora) i musicisti con un altro lavoro. La disparità che ne derivava era evidente: al gestore di un locale, i soggetti in esenzione contributiva, costando il 33% in meno, venivano preferiti a tanti collegi, spesso veramente bisognosi di lavoro!
Nei primi mesi del 2007, da parte dell’Enpals stessa, sindacati e associazioni di categoria (tra cui SOS MUSICISTI), si scatenò una autentica battaglia (purtroppo solo verbale) per tentarne l’abolizione, poi nel tempo la questione è andata a scemare e oggi, nell’ordinamento legislativo dello Spettacolo, ci ritroviamo ancora questa perla di incostituzionalità.
Ma a ben riflettere sulla presa di posizione originaria dell’Enpals sul lavoro occasionale non si può non evidenziare che essa avesse piuttosto la forma di una “interpretazione”, giusta quanto si voglia, però non sufficientemente suffragata da nessuna legge, giacché l’argomento: “occasionalità” non è trattato né nella legge istitutiva dell’Enpals, né nelle successive modificazioni o leggi di “riordino”.

Quindi: se il comma 188 nasce sostanzialmente dalla negazione da parte dell’Enpals del lavoro occasionale nello Spettacolo (ai sensi della legge Biagi, negazione logica, ma non sufficientemente suffragata dalla legge), e se oggi l’Inps, con i voucher, afferma che il lavoro occasionale è ammesso e sottoposto a trattenuta del 25%, per sillogismo: il comma 188 non ha più ragione di esistere!
Non sarebbe il caso di procedere finalmente alla sua definitiva cancellazione?

Vale anche la pena di ricordare che SOS MUSICISTI è l’unica associazione di categoria che da anni ha elaborato – e cercato di portare all’attenzione del legislatore – una proposta di legge alternativa al comma 188 per incentivare il dilettantismo “genuino” senza dar adito ad abusi e a forme di concorrenza sleale. (Vedasi il “sub articolo” in calce)

Seconda Parte: LE PERPLESSITA’
A prescindere da quanto sopra esposto, i voucher nel settore dello spettacolo stanno sollevando non poche perplessità.

Una prima illogicità è di carattere generale.
Essendo i voucher utilizzabili entro un limite di prestazioni che dal 2015 è fissato in 7.000 euro annui netti (pari a 9,333 lordi), può essere comprensibile se il prelievo del 25% gravi sul secondo lavoro di chi un primo già ce l’ha, ma appare decisamente irragionevole sottrarre una tale percentuale dalle tasche di un disoccupato cronico o di un giovane studente che con quei denari ci deve tirare avanti un anno intero. Nelle nazioni più civili della nostra, entro queste fasce si è esenti da tasse e contributi, anzi… lo Stato da un sussidio! Quello che da noi ultimamente viene auspicato come “reddito di cittadinanza”.

Ed ecco altre perplessità specifiche del settore dello Spettacolo.

In un settore così atipico come il nostro occorrerebbe quantomeno introdurre dei voucher “speciali”, in quanto il nostro fondo pensionistico è completamente diverso dalla c.d. “gestione separata” dell’INPS. Infatti, vale la pena di evidenziare che tra i destinatari dei voucher ci potrebbero essere tanti musicisti sottoccupati appartenenti all’ex “sistema contributivo” ai quali farebbe senz’altro comodo che la quota contributiva all’interno dei voucher fosse ricondotti al “loro” fondo pensionistico, al fine di ritrovarsi un domani almeno la pensione “integrata al minimo”.
Inoltre, tenendo conto che quello dello spettacolo è l’unico settore dove un lavoratore, ancorché classificato come “subordinato”, ha bisogno di uno o più agenzie (*) o cooperative per poter lavorare, occorrerebbe che i voucher/spettacolo potessero essere utilizzati anche da queste entità e dalle imprese subappaltanti di artisti, e non “esclusivamente” dal committente finale, come vuole la norma attuale.
Pensate a una band di cinque ragazzi che vengono scritturati per un solo giorno e col solo nome artistico della band o del leader, … ma quale gestore ha il tempo necessario per richiedere i dati di ciascun elemento del gruppo, comunicarli all’INPS e a trascriverli sui Voucher? … Saremmo punto e a capo, come per l’Agibilità! Prova ne sia che nonostante i voucher, il settore continua a rimanere nel sommerso e i pochi utilizzatori dei buoni lavoro sono rari gestori nel rapporto con il DeeJay.

(*) Tra l’altro, il lavoro degli agenti, nel nostro paese non è ancora regolamentato. E’ urgente istituire il Registro speciale degli Agenti, un codice deontologico rigoroso, se si vuole evitare il caporalato di agenti improvvisati o, d’altra parte, se si vuole evitare la pessima abitudine dei musicisti che girano per i locali elemosinando il lavoro con il bigliettino da visita.

Inoltre ancora, posto che lungi da noi è il pensare che sia lecita l’evasione o l’elusione, occorre evidenziare che ci sono casi frequentissimi (eventi minori) in cui è proprio impossibile che siano pagati tasse o contributi, anche solo per un 25%, giacché il rischio che lo spettacolo “salti” è molto alto. Occorrere quindi una fascia di esenzione “totale”, una sorta di comma 188 “per tutti”,  legata alla natura dell’evento e non ai 5.000 euro, peraltro difficilmente controllabili.
Questa questione è descritta nel sub articolo riportato in calce.

Infine e per concludere.
Se in una situazione di crisi economica come quella attuale, la Siae non si decide ad abbassare le tariffe, continueranno sempre a mancare i denari per mettere in regola i musicisti. Con buona pace anche per i Voucher!

Subarticolo.
La storica posizione di SOS MUSICISTI nei confronti del dilettantismo e del c.d. comma 188.
All’interno del MANIFESTO DEI MUSICISTI (cap. 1, sottocapitolo: regolamentazione del dilettantismo) laddove si parla di abolire il famigerato comma 188, che esenta un po’ tutti i dilettanti e i doppiolavoristi fino a 5.000 euro, sosteniamo da tempo che la norma debba essere sì abolita perché foriera di concorrenza sleale, ma contestualmente si ritiene necessario incentivare il dilettantismo “genuino”, con esenzione totale da tasse e contributi, a condizioni che “si suoni” rigorosamente DAL VIVO e in location di incongrua rilevanza dal punto di vista economico. In sostanza si tratterebbe di quei tanti piccoli locali che a malapena riescono a pagare dei magri compensi e non potrebbero mai permettersi di “integrare” per i costi della Agibilità e quant’altro. Sarebbe anche auspicabile che la stessa agevolazione fosse applicabile anche ai piccoli jazz club, laddove vengono proposti concerti di musicisti “non dilettanti”, ma che suonano per pochi soldi, per amore dell’arte o per necessità economiche… di cui tutti ben sappiamo.

La proposta di legge è mutuata dallo Sport (che è spettacolo anche quello), dove la questione è risolta all’interno dell’articolo 67 (comma 1 lettera m – redditi diversi) del Testo Unico delle Imposte Dirette, con una esenzione TOTALE fino a 7.500 euro. Nello Sport il dilettantismo genuino non si misura dal compenso, bensì dagli “ambiti” sportivi. Sappiamo tutti come funziona. Ci sono i “campionati” per dilettanti diligentemente separati da quelli per i professionisti. Più semplice di così?

Qualcuno dirà: “ma nel settore musicale chi è in grado di stabilire l’elemento dirimente tra locali professionali e locali non congrui per remunerare dignitosamente le band?”
La risposta è semplice: la SIAE!

La SIAE, che ha già avuto una discutibile convenzione decennale con l’Enpals, oggi ha convenzioni con quasi tutte le Agenzie delle Entrate regionali per gli accertamenti nei locali cosiddetti “notturni”, dove spesso si fa spettacolo. Gli agenti mandatari della SIAE conoscono, come si suole dire, morte, vita e miracoli di tutti gli eventi del loro territorio. E’ il loro lavoro. Traggono da vivere da una percentuale sui diritti d’autore nei locali che fanno spettacolo e negli eventi pubblici all’aperto. Potrebbero tranquillamente fornire persino il numero dei tavoli e delle sedie di un locale, il costo delle bevande, se ci sono maggiorazioni sulle consumazioni nel corso degli spettacoli, che volume d’affari c’è in una sagra, ecc. ecc.
Dati da cui trarre elementi dirimenti sufficienti per stabilire la fascia di esenzione di cui sopra.
E’ stata usata la Siae in maniera a dir poco azzardata per le verifiche Enpals e non si pensa a quanto potrebbero essere utili gli agenti mandatari per risolvere il difficile problema del dilettantismo?