Il diritto d’autore non riguarda soltanto le opere musicali, ma si occupa di tutelare le opere dell’ingegno – di carattere creativo – che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; oggetto di tutela sono anche i programmi per elaboratore (hardware e software) e le banche di dati.
L’esclusione da questa straordinaria protezione riguarda le semplici idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli delle sue interfacce; per le banche dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti resi accessibili attraverso in modo sistematico e metodico) la tutela non si estende ai loro contenuti, ma riguarda solo la loro complessiva sistemazione e il sistema per consentirne accesso.
Anche le opere coreografiche e pantomimiche sono tutelate dalla legge, purché delle stesse sia fissata la traccia per iscritto o in qualunque altro modo (per queste opere è spesso difficile comprendere la linea di confine tra la creazione dell’autore e l’apporto creativo dell’interprete).
Sicuramente sono tutelate le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia: insomma, tutte le espressioni dell’arte della raffigurazione. Oltre al cinema (muto o sonoro), sono oggetto di tutelale opere della fotografie e quelle espresse con procedimento analogo a quello fotografico.
Ma questa elencazione è soltanto esemplificativa; è possibile, infatti, comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dalla Legge (si pensi, ad esempio, al format radiotelevisivo, o allo script per uno spot pubblicitario) o ancora non ben definite; quindi l’elenco è in continua e costante evoluzione.
Affinché una di queste opere possa ricevere la tutela dalla legge è necessario, però, che abbia il requisito del carattere creativo (novità e originalità) e che la creazione sia il risultato di un’attività dell’ingegno umano. Insomma, le opere creative per essere tutelate devono essere davvero originali (e non banali) e devono essere oggettivamente “nuove” nei propri elementi essenziali e caratterizzanti.
Vedremo in seguito quanto sia complicato dimostrare la sussistenza di questi requisiti, specialmente in caso di contestazione o di conflitto tra più autori.