09.11.2017 – Atteso da tempo, finalmente il CODICE DELLO SPETTACOLO, nomignolo del Disegno di Legge (AC 4652) per il riordino della normativa sullo Spettacolo dal vivo, dopo aver ottenuto l’approvazione in Senato ha finalmente completato la prima fase legislativa con l’approvazione alla Camera.
Nelle prossime settimane (si spera), il Disegno di Legge (DDL) diventerà LEGGE dello Stato, o meglio “Legge Delega” perché costituirà un perentorio impegno per il Governo a procedere con le sospirate riforme a mezzo dei cd. Decreti Attuativi e/o specifici regolamenti. Come dire che per norme e regolamenti se ne parla dal 2018 in poi !?!
Non è intenzione di questo articolo di entrare nel merito del corpus delle riforme “imposte” dal DDL (l’elenco è immenso – qualcuno parla di riforme che si attendevano dal dopoguerra), ma in estrema sintesi possiamo dire che si tratta di una legge per la quale il governo, entro 12 mesi, dovrà prendere tutte le misure necessarie affinché l’attività degli artisti dello spettacolo e di tutto l’indotto coinvolto sia rivalutato, portato a giusta dignità e soprattutto incentivato con misure di carattere economico anche alla musica altra rispetto alla classica e lirico-sinfonica, ossia quella che, con evidente superficialità, da sempre viene chiamata “musica leggera” e che nella legge viene definita “musica popolare contemporanea”. Definizione discutibile, ma sulla quale è intervenuto l’On. Roberto Rampi (uno dei principali relatori) sollecitando numerosi colleghi per l’Ordine del Giorno riportato in calce, al fine di risolvere la questione.
Va anche detto che la legge prevede una copertura finanziaria che non sposterà più di tanto l’ago della bilancia del nostri disastrati conti pubblici.
Detto questo, chi vuole approfondire è sufficiente che digiti su Google le parole chiave “Codice dello Spettacolo” per trovare di tutto e di più.
Da parte nostra, come Sos Musicisti, ci preme ricordare che, a suo tempo, abbiamo dato il nostro contributo fornendo alla Commissione Cultura del Senato una esaustiva MEMORIA sulle disastrate condizioni dei musicisti, penalizzati soprattutto dalle innumerevoli riforme del lavoro pensate per altri e “imposte” al nostro comparto senza tenere minimamente in considerazione di quanto esso sia diverso da qualunque altro.
Ci auguriamo quindi che, quanto contenuto in un piccolo, ma fondamentale paragrafo della legge (art. 2, comma 4 lettera “i” – vedasi l’enunciato in calce) dia finalmente il via a quella che auspichiamo debba essere la riforma più importante: una efficiente regolamentazione delle attività musicali e del sistema pensionistico.
Poco importa, infatti, alla maggioranza dei musicisti di quanto lo Stato aprirà la borsa con interventi economici (riordino del FUS – Fondo Unico dello Spettacolo) se poi le attività continueranno ad essere ostacolate da una pletora di normative obsolete che hanno portato il settore a detenere il triste primato del sommerso. Si stima che siamo prossimi alla totalità!
Ci riteniamo però estremamente soddisfatti per aver ottenuto uno storico risultato:
la nostra definizione di musica dal vivo, per la quale ci battiamo da anni, è destinata ad entrare nel corpus della riforma.
Un grazie particolare agli On.li Serena Pellegrino (SI) e Gianluca Vacca (M5S) che in data 7 novembre (verrebbe da dire … ai tempi supplementari), sono riusciti a formulare e a far approvare due cd. Ordini del Giorno (O.d.G) che impegnano il governo a provvedere alla definizione di Musica dal Vivo all’interno dei Decreti Attuativi.
Avevamo più volte denunciato che, a fronte del dilagare del playback e persino di “musicisti ciarlatani” che calcano palchi con strumenti musicali che non saprebbero mai suonare, non è possibile tutelare e/o incentivare la MUSICA, se nel nostro ordinamento giuridico non c’è mai stata una definizione di MUSICA DAL VIVO.
Finalmente il problema sarà risolto.
Di seguito riportiamo i due O.d.G.
O.d.G. Prima firmataria On.le Serena PELLEGRINO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto a ridisegnare gli interventi di Stato finalizzati al sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni;
l’articolo 45 del decreto legislativo n. 35 del 2017 prevede che agli organizzatori di «spettacoli dal vivo» allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell’intera quota dei relativi diritti d’autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore;
il ricorso alla locuzione «spettacoli dal vivo» è destinata a generare forme fraudolente di abuso di richieste di esenzione soprattutto da parte di gestori di piccoli locali di mero intrattenimento, laddove è diffuso oramai il ricorso parziale o totale al playback;
l’unica definizione di «musica dal vivo» rintracciabile nel nostro ordinamento giuridico è quella contenuta in una circolare del Ministero delle Finanze (n. 165 del 2000) diramata per contrastare la dilagante elusione della imposta sugli intrattenimenti nelle discoteche;
per la suddetta circolare la musica può definirsi «dal vivo» quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo. Poi la circolare entra nel merito delle «basi» e degli «arranger» di cui sono dotati le tastiere elettroniche cd. «da pianobar», stabilendo che l’impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l’emissione della musica avviene attraverso l’uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore; in tal caso l’emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un’esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. La stessa circolare entra nel merito dei cantanti che pur «dal vivo» cantano su basi, stabilendo che deve essere parimenti considerata musica dal vivo la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo «karaoke» o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. Infine la circolare conclude che costituisce «musica dal vivo» solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati;
il dato inequivocabile che discende dalla suddetta circolare è che con l’ausilio delle basi o degli automatismi delle moderne tastiere elettroniche non si realizza «musica dal vivo»;
è pertanto necessario introdurre nell’ordinamento giuridico una definizione puntuale ed univoca di musica dal vivo,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle deleghe di cui all’articolo 2 del provvedimento, ad introdurre una disposizione che definisca musica dal vivo:
l’esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l’uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l’utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.
9/4652/30. Pellegrino, Giancarlo Giordano, Palese
O.D.G. Firmatario On.le Gianluca VACCA
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, nonché azioni volte a promuovere e a sostenere le attività di spettacolo caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico;
nel provvedimento, in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina anche nei settori musicali;
ritiene urgente oggi un intervento normativo che introduca un’adeguata definizione della musica dal vivo, stabilendo con chiarezza quali debbano essere gli elementi caratterizzanti affinché un’esibizione musicale possa essere così essere definita, e, pertanto, soggetta alle vigenti disposizioni in materia;
ritiene così opportuno introdurre un’opportuna definizione normativa che chiarisca come
solo l’esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l’uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l’utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti, possa essere effettivamente inquadrata come spettacolo musicale dal vivo:
impegna il Governo:
ad intervenire al fine di garantire una definizione normativa in materia di musica dal vivo, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia e, allo stesso tempo, assicurando al pubblico presente una corretta informazione.
Note
Nell’OdG dell’On. Serena Pellegrino viene evidenziato che la definizione di musica dal vivo sarà utile anche nell’attuazione di altra importante legge, quella che a breve consentirà l’esonero, ancorché parziale, del pagamento dei diritti d’autore nei piccoli eventi musicali di natura ad alta valenza culturale.
Nell’OdG dell’On. Vacca si sottolinea quanto la definizione di musica dal vivo, e la sua corretta applicazione, se seguita da adeguata informazione nei confronti del pubblico, andrà a risolvere anche un’altra importante questione. quella di una corretta educazione all’ascolto. E’ noto infatti che l’abuso del playback, non solo crea concorrenza sleale tra i musicisti stessi, ma costituisce autentica inganno nei confronti del pubblico.
(*) Codice dello Spettacolo – Enunciato dell’ art. 2, comma 4 lettera “i”
“riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;”
L’O.d.G promosso dall’On. Roberto Rampi che impegna il Governo a meglio definire La Musica Popolare Contemporanea.
La Camera,
premesso che: l’articolo 1, comma 2 affida alla Repubblica la promozione e il sostegno dello spettacolo, e tra le attività da sostenere, alla lettera c), sono indicate le attività musicali popolari contemporanee;
tra le attività musicali popolari contemporanee è opportuno riconoscere la funzione dell’attività musicale popolare e amatoriale,
impegna il Governo a valutare l’opportunità nei provvedimenti previsti in deroga di specificare meglio il campo di azione della definizione musica popolare contemporanea anche con l’aiuto di specialisti del settore e musicologi comprendendo tanto le tradizionali opere popolari (le tradizioni orali, regionali, del folklore) che la musica pop, rock, la canzone d’autore, le musiche audiotattili e tutti gli ambiti creativi che non rientrano nel settore classico e lirico.
9/4652/16. Coscia, Manzi, Bonaccorsi, Blažina, D’Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.