18-08-2020 – Sostegni economici emergenza  COVID 19

“NESSUNO ESCLUSO”
Fine della confusione?

Da un confronto con Franco Pagnoni,
storico sostenitore di Sos Musicisti, nonché presidente di fasolmusic.coop di Brescia.


“Nessuno escluso” … “Nessuno verrà abbandonato”…
Fin dall’inizio del lock down, ai primi di marzo, questi erano i ritornelli ricorrenti negli interventi pubblici del presidente del consiglio e, di volta in volta, nelle interviste ai vari Ministri di competenza.

In effetti, seppur con tanta confusione, gli attesi “bonus” sono arrivati, ma non a tutti!
In verità … con ogni probabilità non si è trattata di mancanza di buona volontà, ma di errori d’interpretazione dell’INPS dovuti ai concitati provvedimenti che si sono succeduti.D’altra parte, bisogna riconoscere che si è trattato (e si tratta) di un evento drammatico ai limiti della tragedia.

I BONUS DA 600 EURO
Il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17-03-2020 è stato il primo di una serie di provvedimenti legislativi volti a far fronte all’emergenza economica di imprese e lavoratori in crisi, causa Covid-19.
Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, tale decreto prevedeva un sostegno economico di 600 euro, inizialmente per il mese di marzo, … esteso poi ad aprile e maggio con decreti successivi.

Questo “bonus” di 600 euro (a fronte di almeno 7 contributi ex Enpals nel 2019) era però riservato ai lavoratori autonomi.
Nota: In genere per lo spettacolo si tratta dei cd. Lavoratori Autonomi Esercenti Attività Musicali”
(L.350/2003 art. 1 – commi 98, 99 e 100).
Di conseguenza rimanevano esclusi gli artisti soci/dipendenti di cooperative, con contratto di lavoro “intermittente” (a chiamata), probabilmente perché si supponeva che per loro erano previste altre forme di sostegno (indennità di disoccupazione, Cassa Integrazione in Deroga, ecc.).
Nota: Gli “intermittenti delle cooperative” sono soci e ad un tempo “dipendenti”, e in quanto tali percepiscono corrispettivi solo per le giornate in cui effettuano prestazioni, al pari dei lavoratori autonomi.

E’ accaduto però che la maggiore parte di questi intermittenti, stante le inique modalità di calcolo dell’importo da liquidare a titolo di “Cassa Integrazione in Deroga”, venivano a percepire un sostegno economico di gran lunga inferiore al bonus dei 600 euro per gli “autonomi”; … a parità di condizioni lavorative!

A seguito di diverse iniziative tese ad evidenziare questa evidente ingiustizia in un momento così grave per tutti, il Parlamento ha modificato con successivi provvedimenti legislativi le condizioni riferite agli intermittenti (D. applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio), prevedendo anche per loro l’accesso al bonus di 600 euro per i mesi di marzo, aprile, e maggio 2020.
Pur con almeno 30 contributi nel 2019, in luogo dei 7 degli “autonomi”.

L’INPS E IL DISSERVIZIO
L’ente incaricato della distribuzione degli assegni (l’Inps) nel frattempo andava in tilt; non tanto per propria negligenza o disservizio, quanto perché si è visto arrivare un enorme numero richieste non previste dai decreti.
Va anche evidenziato che, in prima battuta e vista l’urgenza, l’Inps ha erogato innumerevoli bonus senza approfondire più di tanto i requisiti e, solo in un secondo momento, molti si sono visti respingere le domande. Tra questi anche tanti “intermittenti” per i quali, nel frattempo era intervenuto il “decreto correttivo” di cui sopra ed avevano (hanno) il diritto.

Ad ogni modo, ora l’INPS sta concludendo l’esame di queste domande, inquadrandole con riferimento ai corretti provvedimenti legislativi, e sta finalmente erogando i bonus anche agli “intermittenti” delle cooperative dello spettacolo.

Finalmente “davvero tutti, nessuno escluso” dovrebbero percepire complessivamente 1.800 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio.
E’ solo questione di tempo (e di eventuali reclami).

IL NUOVO DECRETO AGOSTO E I MILLE EURO!
L’ultimo provvedimento, sempre in ordine temporale, è il DL del 14.08.2020 chiamato “decreto agosto”.
Esso prevede la erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Nota: La frase in grassetto è estratta letteralmente dall’art. 9, riportato in calce per esteso.   

NEL FRATTEMPO
Si attende di sapere:

1. l’istruzione per ricevere quest’ultimo bonus,
2. cosa s’intende per “onnicomprensivo”
3. e soprattutto se c’è speranza di avere ancora qualche sostegno in considerazione che per lo Spettacolo la sospirata ripresa appare palesemente ben lungi da avverarsi.

I RECLAMI
Chi non ha ricevuto l‘indennità Covid di 600 euro per marzo-aprile-maggio può presentare all’INPS istanza di riesame entro il prossimo 30 agosto.

Lo indica l’istituto di previdenza nel Messaggio n. 3088 del 10 agosto, con il quale comunica di aver terminato la gestione delle richieste di bonus inviate dalle nuove categorie di lavoratori ammessi dal dl Rilancio: stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo con almeno sette giorni di contribuzione e reddito non superiore a 35mila euro.

Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi anche le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del cittadino dotato di PIN.

E’ comunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza. La domanda di riesame va presentata entro il 30 agosto oppure, per gli esiti che dovessero arrivare successivamente al 10 agosto, entro 20 giorni dalla comunicazione.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Oppure utilizzare la casella di posta istituzionale dedicata, denominata
riesamebonus600.nomesede@inps.it  istituita per ogni Struttura territoriale INPS.


DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020 N. 104

 

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

 

(SUPPLEMENTO ALLA G.U. 14-AGO-2020 N.203)

Art. 9.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

  1. … (omissis) …
  2. È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
  3. a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  4. b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  5. c) … (omissis) …
  6. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  7. a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  8. b) titolari di pensione.
  9. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  10. … (omissis) …
  11. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno
  12. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze (… omissis).