23.03.2021 – Decreto Sostegni 2021.  FINALMENTE CI SIAMO!
(a cura di Ivano Adamo – Coordinatore Nazionale Rappresentanti Territoriali)

Riportiamo qui di seguito l’articolo 10 del Decreto legge n°41 del 22/03/2021 ed entrato in vigore il 23 marzo 2021, in particolare il punto 6 che riguarda i lavoratori dello spettacolo, noi MUSICISTI, appunto, per il quale gli aventi diritto riceveranno un’indennità UNA TANTUM pari a €2400 erogata direttamente da INPS:

Art. 10 – INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL tURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI,
“DELLO SPETTACOLO” E DELLO SPORT.
… (omissis) …

6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di  contratto  di  lavoro subordinato a tempo  indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  senza   corresponsione dell’indennita’ di disponibilita’ di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari  a  2.400 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori  iscritti al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno sette 
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto (23/03/2021 ndr),  con  un  reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Si evince quindi che:

chi ha già beneficiato dell’indennità NON dovrà ripresentare la domanda all’INPS.
mentre per chi non ne ha beneficiato, qui di seguito elenchiamo i requisiti necessari per fare domanda:

 

Comma 6 – lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo:
– avere 30 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021), con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a €75.000;
– o anche avere 7 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 sempre alla data del 23/03/2021 con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a €35000.
– NON essere titolari di pensione;
– NON essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– NON essere titolari di contratto di lavoro intermittente.

  • Comma 3 b – lavoratori intermittenti:
    – avere 30 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021);
    – NON essere titolari di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda;
    – NON essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.
  • Comma 3 c – lavoratori autonomi:
    – privi di partita IVA, NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cioè solo Gestione Separata INPS – NO Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo ne altre forme previdenziali obbligatorie);
    – essere stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
    – essere già iscritti per tali contratti alla gestione separata al 23 marzo 2021, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
    – NON avere un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021;
    – NON essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità al 23 marzo 2021;
    – NON essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

Come riporta inoltre il comma 7 sempre dell’articolo 10:
– le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 NON sono cumulabili tra loro, mentre lo sono invece con l’assegno ordinario di invalidità;
– la domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dovrà essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

IN CONCLUSIONE
Prima di fare qualsiasi cosa si DEVE ATTENDERE la circolare INPS!

Rimandiamo la lettura dell’intero Decreto al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg

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