BOZZA DI DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO
pagina aggiornata il 22 luglio 2023 nella forma, non nella sostanza!
“Si definisce MUSICA DAL VIVO l’esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l’uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l’utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.”
Nota. La versione precedente recava la dicitura “suoni fissati su supporti di qualsiasi genere” in luogo dell’attuale “basi musicali fissate si supporti di qualsiasi genere”.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni per cui “suoni fissati, ecc.” escluderebbe dalla musica dal vivo l’utilizzo dei sintetizzatori. Ricordando che il Manifesto dei Musicisti è work in progress e qualsiasi segnalazione verrà accuratamente vagliata, si è preferito sostituire con “basi musicali” che è una espressione ormai di uso comune, chiara ed inequivocabile, e persino riportata in qualche dizionario.
Vale anche la pena di ricordare che in origine, cioè nella definizione contenuta in un ormai remoto Disegno di legge (C. 136 della XVI legislatura), definizione di cui questa costituisce perfezionamento ed adeguamento ai tempi e persino alla musica classica moderna (dove spesso viene usato il computer), era utilizzato il termine FONOGRAMMA, da tempo in disuso.
Vale anche a pena di evidenziare che questa definizione, a grandi linee, sintetizza in termini giuridici quanto già contenuto nella circolare n. 165 del 7 settembre 2.000 del Ministero delle Finanze (punto 1.1.1), a suo tempo diramata per altri scopi.
Afferma infatti il Ministero:
“La musica può definirsi DAL VIVO quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo.
Poi entra nel merito degli “arranger” e delle “basi”:
L’impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l’emissione della musica avviene attraverso l’uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore;
in tal caso l’emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un’esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi.
Poi entra nel merito dei cantanti che pur “dal vivo” cantano su basi:
Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo “karaoke” o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo.
Infine conclude:
Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.”
Il chiarimento della circolare era oggettivo, chiaro ed inequivocabile.
Con le basi o gli automatismi delle tastiere non è MUSICA DAL VIVO.
Quantomeno in riferimento alle agevolazioni fiscali di cui alla circolare stessa (esenzione dalla tassa sugli intrattenimenti gravante sul biglietto d’ingresso alle sale da ballo).
La definizione “di legge” si rende necessaria per qualsiasi intervento legislativo in favore della musica e soprattutto ad arginare l’abuso del cd. comma 188.
Purtroppo La S.I.A.E. che, tra il 2001 e il 2011, aveva il compito di verificarne l’applicazione non ne ha mai tenuto conto e tutti sanno con che superficialità in occasione di spettacoli musicali con l’utilizzo di basi, veniva dato da compilare il borderò “rosso” (esecuzioni dal vivo). E lo stesso vale oggi per l’assegnazione del borderò digitale.
Controlli da altre entità non ci sono mai stati, né tampoco dalla AE stessa. Il risultato è stato che dal 2007 a beneficiare fraudolentemente del comma 188 siano stati (e sono tutt’ora) persino soggetti che mettono le mani su strumenti che non saprebbero mai suonare.