27.09.2017. Non tutti sanno che, in ottemperanza del Decreto Legislativo 35/2017 (art. 45), dopo che saranno stati emessi i cd. Decreti Attuativi, la Siae dovrà esonerare dal pagamento dei diritti d’autore gli eventi fino a 100 partecipanti. O comunque dovrà ridurre drasticamente la tariffa.

Sarà una indubbia boccata d’ossigeno per jazzclub, piccoli pub che a gran fatica propongono band “dal vivo” e anche per la piccola concertistica di musica classica che spesso si trova relegata in ambienti di fortuna (chiese per la maggior parte o piccole sale messe a disposizione dai comuni o entità simili).
Per la musica classica, occorre ricordare, che è vero che la Siae non si paga perché generalmente si eseguono autori non più tutelati (Mozart, Beethoven, Chopin, ecc), ma se appena ci si azzarda a fare anche un solo brano di Morricone (per “svegliare” il pubblico non avvezzo alla classica) o qualsiasi autore non morto da oltre 70 anni, si deve pagare tra l’80 e il 90 %. Persino in eventi gratuiti.
…Viene veramente da dire: “era ora”!

Però è doveroso avvisare che le cose potrebbero andare ancora per le lunghe (siamo in Italia…) e oltre al Decreto attuativo bisognerà attendere che la Siae aggiorni il regolamento, faccia le previsioni di spesa, ecc.

Niente danni in ogni caso per gli autori delle musiche eseguite. Il Decreto prevede il pagamento “per compensazione”.
In  parole povere: la Siae dovrà creare un fondo apposito per remunerare comunque gli aventi diritto.

Comunque, neanche per la Siae si prevede un gran problema. … Non si tratterà di somme molto ingenti.

In ogni caso, come Sos Musicisti, abbiamo ritenuto di scrivere una esaustiva lettera al Ministro Dario Franceschini, segnalando che a tutt’oggi nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione di MUSICA DAL VIVO.
Nella lettera abbiamo suggerito la “nostra” definizione, con la speranza che finalmente ci venga dato ascolto.
Infatti, già altre volte abbiamo denunciato tale carenza alla 7° commissione del Senato (quella della cultura), senza avere mai avuto risposta! (sen. Rosa Maria Di Giorgi, sen. Elena Ferrara, sen. Andrea Marcucci).
Eppure si tratta di una questione importantissima, giacché la definizione si rende necessaria non solo per l’esonero Siae di cui al Decreto Legislativo succitato, ma anche per tante altre questioni di non poco conto, tra cui: gli incentivi al live (Disegno di Legge 2286bis che sta per essere licenziato dal Parlamento), come contrasto al dilagare del Playback e dei finti musicisti, come argine all’abuso del cd. comma 188, ed altro ancora.

Vale la pena di informare che a tutt’oggi solo in SIAE hanno “condiviso pienamente” la nostra definizione e, con raccomandata A/R del D.G., dott. Gaetano Blandini, siamo stati ringraziati per il “prezioso contributo tecnico”.

Di seguito riportiamo per esteso la lettera al ministro. E in calce anche un estratto dell’art. 45 in questione.


 

sede 25.09.2017

Al Ministro  dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

oggetto: Art. 45 del decreto legislativo 35/17 e definizione di MUSICA DAL VIVO
vedasi anche l’allegato del D.G. della Siae, dott. Gaetano Blandini

Egr. Ministro, On. Dario Franceschini

Nelle more che dal Ministero di sua competenza venga emesso il Decreto Attuativo che definirà criteri e modalità di applicazione dell’art. 45 di cui in oggetto, e in considerazione che il provvedimento ha radici culturali e quindi da applicarsi esclusivamente nelle esecuzioni dal vivo, come SOS MUSICISTI (Associazione Nazionale a Tutela della Musica e dei Musicisti) ci permettiamo di segnalare che non esiste nel nostro ordinamento giuridico una definizione di MUSICA DAL VIVO. Fatta salva una circolare del Ministero delle Finanze del 2000 (n. 165 punto 1.1.1), circolare peraltro ineccepibile (riportata in calce e in rosso).

Detto questo, vogliamo presentarLe la nostra proposta di definizione di MUSICA DAL VIVO, in più occasioni portata all’attenzione della 7° Commissione Cultura del Senato dove, in questi ultimi due anni, sono state esaminati provvedimenti in favore dello Spettacolo dal vivo (sen. Elena Ferrara, sen. Rosa Maria Di Giorgi). In verità ci è sempre stato dato ascolto, ma sistematicamente la questione della “definizione” è finita nel nulla, sommersa da una molteplicità di richieste presentate da altre associazioni interessate ai provvedimenti (spiace dirlo) unicamente dal punto di vista economico.

LA NOSTRA PROPOSTA DI DEFINIZIONE

“Si definisce MUSICA DAL VIVO l’esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l’uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l’utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.”

In riferimento all’art. 45 di cui in oggetto, è nostra convinzione che, senza una definizione legislativa ottimale è prevedibile il fraudolento abuso di richieste di esenzione nei pur piccoli locali, ma di mero intrattenimento, laddove è d’uso ormai inarrestabile il ricorso parziale o totale al playback, deleterio quanto dilagante fenomeno anticulturale una volta inesistente.

Vale anche la pena di informare che la nostra proposta di definizione di Musica dal Vivo, è la rielaborazione di una precedente contenuta in una ormai remota proposta di legge sulla musica
(C. 136 – XVI legislatura, mai arrivata alle camere).

Abbiamo unicamente sostituito un  termine ormai in disuso ed abbiamo aggiunto l’ultima frase (da “ovvero” in poi) al fine di non intralciare talune forme di musica classica contemporanea dove talvolta ci si avvale del computer a fini creativi.

 Nello specifico: nella definizione originaria (C 136 – XI legislatura), in luogo di “basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere” era scritto semplicemente “fonogrammi”.

Ebbene, sulla base di accurate indagini, riteniamo che, nella platea dei musicisti e dell’utenza cui è destinata la definizione, il termine “fonogramma” evoca ormai unicamente il quasi tramontato TELEGRAMMA, mentre la locuzione “base musicale” è entrata nel linguaggio comune e persino riportata in alcuni vocabolari.

LA SIAE e la Definizione di Musica dal Vivo

Aggiungiamo che, analoga lettera è stata inviata anche alla Siae e, in data 31 luglio (con raccomandata AR), ci è pervenuta una incoraggiante risposta dal D.G. dott. Gaetano Blandini che ci invita, tra l’altro, a porre la questione direttamente alla Sua attenzione.

La lettera del dott. Blandini è in allegato.

Le nostre osservazioni sull’art. 45

Sulla base di diretta conoscenza del vastissimo e variegato mondo dello spettacolo musicale di cui il nostro sodalizio si ritiene portavoce, riteniamo che:

  • L’art 45 sarà provvidenziale per le piccole formazioni di musicisti esecutori le quali, specie in eventi irrilevanti e “dal vivo”, fanno fatica ad esibirsi per carenza di budget.

Infatti, spesso nei piccoli locali (jazz club o pub), il gestore racimola a malapena per gli ormai consueti 40/50 euro a testa … e 60/70 (+ Iva) euro per pagare i pur giusti diritti d’autore sono troppi!

Ne consegue che la musica va scomparendo o si suona in evasione un po’ di tutto.

Nel settore amatoriale si sta persino verificando che, pur di suonare, i musicisti oltre alla gratuità totale si accollino anche i costi della Siae.

  • Però, l’abuso del provvedimento potrebbe diminuire i gettiti della Siae oltre i limiti della sopportabilità, compromettendo il fondo che la Siae stessa dovrà trovare per la cd. “compensazione”.

 Come dire che, come associazione di musicisti “esecutori” siamo a favore dell’art. 45, ma  a tutela dei tanti musicisti che sono anche “autori”, vorremmo che il provvedimento fosse circoscritto laddove ce n’è autentica necessità.

  • Siamo anche contrari alla gratuità totale perché sarebbe un pericoloso segnale per l’utenza che, viste le gravose tariffe Siae nel nostro paese, è già fortemente orientato a percepire il diritto d’autore come una tassa e non come il giusto compenso per il lavoro creativo.
  • Per contro, una coraggiosa riduzione gioverebbe anche alla Siae in termini di aumento numerico di queste pur piccole manifestazioni (spesso di alto livello culturale) e in termini di disincentivo all’evasione del diritto d’autore.

Altri motivi per cui si rende necessaria la definizione di musica dal vivo.

  • Per una corretta applicazione (riguardo alla musica) del Disegno di Legge 2286bis denominato Codice dello Spettacolo, volto a ridisegnare gli interventi di Stato finalizzati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo. Il DDL è già stato approvato in Senato e ben sarebbe stato, come avevamo richiesto, che la definizione fosse stata inserita in prima lettura.
  • Come argine al sopraccennato abuso del PLAYBACK nelle sale da ballo e nelle c.d. feste di piazza. Questo, in previsione di una norma che, a tutela del consumatore e dei musicisti che suonano dal vivo, obblighi gli organizzatori degli eventi musicali in playback quantomeno a dichiararlo sulla pubblicità, come peraltro già avviene in altre nazioni.

A tal proposito, vale la pena di considerare che la maggior parte del popolo/pubblico si approccia alla musica non nelle sale da concerto o nei rari jazzclub, ma nelle sale da ballo e nelle cd. “feste di piazza”, queste ultime caratteristiche peculiari del centro e sud Italia.

Il danno quindi non è solo nell’inganno che viene reso al pubblico, ma anche quello reso alla cultura stessa della musica. Cultura già di per se molto carente nel nostro paese.

Il pubblico in genere, purtroppo, non si avvede del playback e, percependo l’esecuzione di qualità ineccepibile, è facilmente portato a realizzare che suonare uno strumento musicale sia cosa facile e alla portata di tutti, sminuendo l’alta professionalità del mestiere di “musicista” per la quale necessitano anni ed anni di studi ed esercitazione quotidiana, oltreché una particolare predisposizione.

A peggiorare questa situazione, da un po’ di tempo “padroncini” di orchestre da ballo, al mero scopo di risparmio economico, inseriscono nell’organico autentici “figuranti” con strumenti in mano che non saprebbero mai suonare. Trattasi in questi casi di autentica ciarlataneria, che in altri settori professionali è punita anche penalmente. Nonché di vilipendio alla professione di musicista!

  • In previsione di un agognato REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI (registro cui si dovrebbe accedere per titoli o per esame di abilitazione) proprio per arginare la ciarlataneria di cui sopra. Nel caso, si renderà necessario che, anche laddove il playback sia indispensabile, venga vietato ai non iscritti al registro di salire sui palchi imbracciando strumenti che non saprebbero mai suonare.

Vale la pena di informare che, già nella XV legislatura, una proposta di riforma dello spettacolo dal vivo, affidata all’on. Guglielmo Rositani (arenata come sempre) prevedeva la proibizione totale del Playback. Era utopia, ma Rositani non era andato molto lontano se si pensa a quello che sta succedendo oggi.

  • Come argine al dilagante abuso del cd. Comma 188 ( n. 296/2006 e successiva modificazione), una legge nata a suo tempo per esonerare (entro i 5.000 euro) dai contributi previdenziali talune fasce di musicisti presumibilmente amatoriali e i giovani fino a 25 anni. Si ricorda infatti che l’agevolazione è specificatamente per “le esecuzioni dal vivo”.

Vale la pena di ricordare ancora una volta che questa norma è decisamente anticostituzionale e andrebbe abrogata o sostituita. Infatti, in un settore dove dilettanti e professionisti operano sullo stesso mercato, essa crea evidente concorrenza sleale.  Per di più, in un settore dove il sommerso la fa da padrone, il limite dei 5.000 euro appare risibile. La definizione servirebbe quantomeno  a scoraggiare l’abuso da parte di coloro che non suonano dal vivo.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE SULLA MUSICA DAL VIVO

Concludiamo aggiungendo che la nostra proposta di definizione sintetizza in termini giuridici quanto già contenuto in una circolare del Ministero delle Finanze del 7 settembre 2.000 (n. 165 punto 1.1.1), a suo tempo diramata per contrastare la dilagante elusione della Imposta sugli Intrattenimenti nelle discoteche.

Affermava (afferma) infatti la circolare:

“La musica può definirsi DAL VIVO quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con  l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo.

Poi la circolare entra nel merito delle “basi” e degli “arranger” di cui sono dotate le tastiere elettroniche cd. “da pianobar”:

L’impiego di   uno  strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l’emissione della musica avviene attraverso l’uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo   sostitutivo all’esecutore; in tal caso l’emissione deve essere considerata alla   stessa stregua di un’esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi.

Poi entra nel merito dei cantanti che pur “dal vivo” cantano su basi:

Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo “karaoke” o, comunque, per  la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. 

Infine la circolare conclude:

Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.”

Come Sos Musicisti, concludiamo che, fatta salva la vaghezza dell’aggettivo “residuale”, per il resto la circolare dell’allora Ministero delle Finanze era (è) oggettiva, chiara ed inequivocabile:
Con le basi o gli automatismi delle moderne tastiere elettroniche non si realizza MUSICA DAL VIVO.

In attesa di un cenno di risposta e dando disponibilità per un incontro con nostra delegazione

inviamo distinti saluti

Vittorio Di Menno Di Bucchianico (detto Victor Solaris)
segretario nazionale – 335 6981277 – info@sosmusicisti.it

PS. Ampie informazioni sulla nostra associazione parasindacale sono sul sito web, e specifiche descrizioni delle criticità del settore sono nella sezione MANIFESTO DEI MUSICISTI


 Art. 45 del Decreto legislativo 35/2017

Agli organizzatori di  spettacoli  dal  vivo  allestiti  in luoghi  con  capienza  massima  di  cento  partecipanti,  ovvero  con
rappresentazione di opere di  giovani  esordienti  al  di  sotto  dei trentacinque anni, titolari dell’intera quota  dei  relativi  diritti d’autore, sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla corresponsione dei diritti d’autore.

Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri  e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione (omissis).