28 Luglio 2016.
Approvato in Senato il testo definitivo della legge delega al Governo per il recepimento della direttiva europea sul diritto d’autore.
Seppur con notevole ritardo, lo Stato Italiano ha recepito la c.d. Direttiva Barbier.
All’art. 20 del DDL 2345 sono indicati i principi e i criteri per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, dei diritti connessi e altro.
Nota. Vale la pena di informare che il DDL 2343 di cui sopra, nel suo insieme, è una unica legge delega che recepisce tutta una serie di direttive europee.
Art. 20
nota: l’articolo 20 è composta da un titolo (tra parentesi), una introduzione e
dodici commi elencati con lettere dalla “a” alla “n”.
Le espressioni in grassetto sono commenti.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno)
Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’usoonlinenel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse;
b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell’organismo;
Commento:
In Siae, l’attuale sistema di votazione quadriennale “per censo” (un euro incassato = un voto) è decisamente iniquo, specie in considerazione che le recenti ordinanze di ripartizione, molto basate sui “campionamenti”, di fatto privilegiano i grandi autori ed editori.
In particolare sono privilegiati autori di fortunate canzoni del passato. Fortuna difficilmente ripetibile al giorno d’oggi che i successi vengono scalzati via in pochissimo tempo. Per di più: le canzoni del passato godono del 120% di discutibile maggiorazione.
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
Commento:
Tra i nove mesi della direttiva e gli attuali dodici della Siae non c’è così grande differenza. Evidentemente in questo momento, in cui tanto si inneggia alla “liberalizzazione” e si scagliano strali di ogni tipo alla Siae, qualcuno ha calcato la mano nei confronti del legislatore. Se è così … è stata una mossa sbagliata. Si rischia di distogliere il legislatore da problemi ben più gravi, tra i quali in primis gli alti cosi delle tariffe. La Siae gestisce milioni e milioni di “titoli” di centinaia di nazioni e, a onor del vero, lo ha sempre fatto in maniera migliore rispetto alle altre nazioni. Piuttosto la Siae, se vorrà abbattere la tempistica dei 12 mesi, dovrà a tutti i costi far decollare in tempi brevi il borderò digitale. E questo è pressoché impossibile finché il meccanismo è ingessato dall’art. 51 del regolamento attuativo (1942). E un problema quindi del legislatore !!! … Vedasi l’articolo specifico sul borderò digitale.
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l’implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l’attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l’efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all’attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un’equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l’uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d’autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
Commento:
E’ un primo passo verso gli alti costi delle tariffe che ingessano gli spettacoli negli esercizi pubblici. Ma occorre andare oltree !!! … Vedasi in proposito l’intero capitolo 3 del Manifesto dei Musicisti.
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell’obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell’obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta;
Commento:
A onor del vero la Siae ha già migliorato di molto il proprio portale. Ma si può fare certamente di più.
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.