Registro dei musicisti

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IL REGISTRO DEI MUSICISTI
(argomento correlato al cap. 1)

La necessità di un “registro speciale dei musicisti”, detto impropriamente albo (*), da tempo agognato e persino previsto dalla L. 15 luglio 2022, n. 106 (art. 3), nasce da tante esigenze tra le quali, per brevità, riportiamo solo una, forse la più urgente:

CONTRASTO AI FALSI MUSICISTI.

A fine anni ’80, grazie a tecnologie mai prima immaginabili, si è avuta una massiccia diffusione di tastiere elettroniche automatizzate, tastiere che potevano eseguire intere orchestrazioni semplicemente componendo accordi con la mano sinistra. Di lì poco la tecnologia fece ancora un ulteriore passo in avanti con tastiere in grado di eseguire in automatico interi brani, spesso con qualità molto prossima ai CD. Per intenderci: le cosiddette “basi”.
Di lì a poco tantissimi sedicenti artisti, che fino ad allora si erano limitati a fare gli animatori/cantanti o poco più, con spregiudicata ciarlataneria cominciarono ad utilizzare il playback nella maniera più subdola, cioè mettendo le mani su strumenti musicali che non avrebbero mai saputo suonare.
Per inciso: costoro hanno anche dato il colpo di grazia alla già carente educazione musicale del pubblico, facendo apparire il mestiere di musicista (quello di pianista in particolare) come facilissimo e alla portata di tutti. … Alla faccia di chi ha studiato anni e continua a studiare tutta la vita!

A seguire, con la dilagante diffusione del Playback (spesso imposto dai gestori di sale da ballo), la ciarlataneria si è estesa ad intere orchestre al punto che oggi i palchi delle balere pullulano di “mimi”.
…  E i musicisti?… A casa senza lavoro!

Fermare il playback è impossibile, è troppo tardi e, in fondo, è sempre esistito (seppur per motivi tecnici), ma arginare la ciarlataneria non è impossibile. Ad esempio: istituendo l’obbligatorietà di un certificato di abilitazione specifico per lo strumento con cui s’intende presentarsi al pubblico.


ESAME DI ABILITAZIONE  ?

Laddove gli aspiranti siano privi di titoli o adeguati curriculum,  Il REGISTRO SPECIALE DEI MUSICISTI, dovrebbe prevedere un esame di abilitazione presso specifiche commissioni. Non è impossibile!
Gli iscritti dovranno rispettare anche delle specifiche REGOLE DEONTOLOGICHE.


(*) UN CHIARIMENTO.
Albo o Registro?
Appare verosimile che si debba parlare di registro e non di albo principalmente per il motivo che segue.

Gli albi sono prerogativa degli ordini professionali, ma non tutti i musicisti possono essere considerati liberi professionisti.
Infatti il mestiere di musicista ha evidenti caratteristiche di lavoro subordinato, quindi al massimo ci si può avvicinare alla figura dell’artigiano (lav. autonomo).

Codice Civile. Art. 2094. descrizione delle caratteristiche del lavoratore subordinato.

  • lavora in luoghi stabiliti dal committente,
  • è soggetto ad un orario stabilito non da lui stesso, ma sempre dal committente,
  • (il musicista o il gruppo) DEVE eseguire repertorio consono al gradimento del pubblico nel rispetto delle indicazioni del committente, ecc.

Ne consegue che a nulla vale il luogo comune di afferma: “io sono un free lance, lavoro come e quando decido io, e suono quello che mi pare”. … E verosimile affermare che sono effettivamente lavoratori autonomi unicamente:

1. Grandi concertisti e cantanti della Lirica (Liberi professionisti)
2. Cd. Vip della musica pop (Liberi Professionisti)
3. Musicisti e compositori che operano nel proprio studio senza obblighi di coordinamento col committente (Liberi Professionisti o lav. autonomi)
4. Musicisti di strada (lavoratori autonomi).

NOTE:

  • A grandi linee, trattandosi di un registro di abilitazione a un “mestiere”, non si potranno escludere i musicisti non titolati, ma che SANNO FARE BENE il loro lavoro sul palco e magari lo fanno già da tempo.

La storia della musica insegna che tantissimi grandi artisti, anche di fama mondiale, non avevano titoli accademici. 

  • Il REGISTRO non potrà essere prerogativa esclusiva di chi esercita  unicamente il mestiere di musicista.
    Infatti, nessuna legge può proibire a chicchessia di fare più di un lavoro.
    Semplicemente il cd. “doppio lavorista” deve pagare i contributi e le tasse, come vuole la legge
    .



    Attenzione a non ripetere un errore del passato.
    Nell
    ‘ex Disegno di Legge 1550/2008 (art. 4, comma 5), nel tentativo di ridimensionare i gravi problemi causati dal famigerato “comma 188” se ne proponeva l’applicazione solo se il lavoratore era iscritto ad un ipotetico Registro Nazionale degli Artisti.

Una autentica stortura della finalità dell’ipotetico Registro.

Infatti, nel DDL era scritto testualmente:
“Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l’utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1Fin qui… tutto bene, ma la proposta proseguiva:
In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall’articolo 39-quater del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.”
Ma dal momento che nel DDL l’iscrizione era d’ufficio per coloro che avevano un certo numero di contributi Enpals e… tanti CIARLATANI i contributi li hanno eccome, giacché pur di calcare palchi, “si sono messi in regola”. Ci ritroveremmo ancora una volta tra i piedi i finti musicisti con tanto di iscrizione al registro come ORCHESTRALI. … E  addirittura con esenzione dall’eventuale esame di abilitazione !?!

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